1 Ina permissiun da la Confederaziun è necessaria per:
2 La permissiun vegn concedida, sch’il petent cumprova che:
3 Il Cussegl federal po prevair excepziuns da l’obligaziun da dumandar ina permissiun.
4 Spezias, razzas e varietads estras al lieu na dastgan betg vegnir consegnadas u duvradas sco peschs d’estga vivs.
1 L’autorizzazione della Confederazione è necessaria per:
2 L’autorizzazione è concessa se il richiedente fornisce la prova che:
3 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione.
4 Le specie, razze e varietà allogene o estranee a una regione del Paese non possono essere vendute o utilizzate come esca viva.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.