923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 5 Spezias e razzas periclitadas

1 Il Cussegl federal designescha las spezias e las razzas da peschs e da giombers ch’èn periclitadas.

2 Ils chantuns prendan las mesiras necessarias per proteger ils spazis da viver da las spezias e da las razzas ch’èn periclitadas. Els pon ordinar ulteriuras mesiras, en spezial scumonds da pestga.

Art. 5 Specie e razze minacciate

1 Il Consiglio federale designa le specie e razze minacciate di pesci e gamberi.

2 I Cantoni prendono le misure necessarie per proteggere i biotopi delle specie e razze minacciate. Possono ordinare altre misure, segnatamente divieti di cattura.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.