923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 7 Mantegniment, meglierament e restabiliment da spazis da viver

1 Ils chantuns procuran che auals, parts da rivas e vegetaziuns d’aua che servan als peschs per fregar e per il svilup dals peschs giuvens vegnan mantegnids.

2 Sche pussaivel prendan els mesiras per meglierar las cundiziuns da viver dals animals da l’aua sco er per restabilir localmain spazis da viver destruids.

Art. 7 Preservazione, miglioramento e ripristino dei biotopi

1 I Cantoni provvedono alla preservazione dei ruscelli, delle rive naturali e della vegetazione acquatica che servono da rifugio di fregola dei pesci o da biotopo degli avannotti.

2 Essi prendono, per quanto possibile, misure per migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e per ripristinare localmente i biotopi distrutti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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