923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 25 Auas internaziunalas

Il Cussegl federal è autorisà, suenter avair consultà ils chantuns pertutgads, da far cun auters stadis cunvegnas davart la pestga en las auas da cunfin da la Svizra. Quellas cunvegnas pon cuntegnair disposiziuns che divergeschan da questa lescha.

Art. 25 Acque internazionali

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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