Il Cussegl federal è autorisà, suenter avair consultà ils chantuns pertutgads, da far cun auters stadis cunvegnas davart la pestga en las auas da cunfin da la Svizra. Quellas cunvegnas pon cuntegnair disposiziuns che divergeschan da questa lescha.
Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con altri Stati convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine dopo aver sentito i Cantoni interessati. Queste convenzioni possono contenere disposizioni che derogano alla presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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