923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 26 Approvaziun da prescripziuns chantunalas

1 L’approvaziun da la Confederaziun dovran las prescripziuns chantunalas davart:

a.
la gestiun (art. 3);
b.
las disposiziuns da schanetg (art. 4);
c.
las spezias e razzas periclitadas (art. 5).

2 Prescripziuns cun ina durada da fin a 3 mais na dovran betg in’approvaziun.

Art. 26 Approvazione di atti normativi dei Cantoni

1 L’approvazione della Confederazione è necessaria per le disposizioni cantonali concernenti:

a.
la gestione (art. 3);
b.
le misure di protezione (art. 4);
c.
le specie e le razze minacciate (art. 5).

2 Le disposizioni la cui durata non supera tre mesi non sottostanno all’approvazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.