1 En cas d’auas interchantunalas ston ils chantuns participads reglar la pestga en moda unitara en il rom da questa lescha.
2 Sch’ils chantuns na pon betg sa cunvegnir, decida il Cussegl federal.
1 I Cantoni interessati disciplinano in modo uniforme la pesca nelle acque intercantonali nell’ambito della presente legge.
2 Se un accordo non può essere raggiunto, la decisione spetta al Consiglio federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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