923.0 Lescha federala dals 21 da zercladur 1991 davart la pestga (LFP)

923.0 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)

Art. 23 Surveglianza da la pestga

1 Ils chantuns procuran per ina surveglianza efficazia da la pestga sco er per la scolaziun e per la furmaziun supplementara dals organs da surveglianza.

2 Ils organs da surveglianza ed ils experts che vegnan consultads da quels han da tut temp access a tut ils stabiliments tecnics ed a tut ils bains immobigliars, uschenavant che quai è necessari per ademplir lur incumbensas.

3 Mintgin è obligà da dar las infurmaziuns ch’èn necessarias per exequir questa lescha.

Art. 23 Sorveglianza della pesca

1 I Cantoni provvedono a una sorveglianza efficace della pesca, nonché alla formazione e alla formazione continua degli organi di sorveglianza.29

2 Gli organi di sorveglianza e gli specialisti che essi assumono hanno accesso in ogni momento a tutti gli impianti tecnici e a tutti i fondi, nella misura in cui lo svolgimento del loro compito lo esiga.

3 Ognuno ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge.

29 Nuovo testo giusta il n. 44 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.