1 Ils chantuns adattan lur urdens da supplements da famiglia fin che questa lescha entra en vigur e decreteschan las disposiziuns executivas tenor l’artitgel 17.
2 Sch’i n’è betg pussaivel da decretar la regulaziun definitiva entaifer il termin fixà, po la regenza chantunala fixar ina regulaziun provisorica.
3 Las disposiziuns executivas chantunalas ston vegnir tramessas a las autoritads federalas per laschar prender enconuschientscha.
1 I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell’entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 17.
2 Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.
3 Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.