1 Il Cussegl federal vegn incumbensà cun l’execuziun. El decretescha las disposiziuns executivas ch’èn necessarias per in’applicaziun unitara.
2 Per ademplir sia funcziun da surveglianza tenor l’artitgel 76 alinea 1 LPGA53 po el incumbensar il UFAS da dar directivas als posts ch’èn incaricads d’exequir questa lescha sco er da far statisticas unitaras.54
54 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 27 da sett. 2019, en vigur dapi il 1. d’avust 2020 (AS 2020 2775; BBl 2019 1019).
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme.
2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA54, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.55
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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