Cun resalva da questa lescha e sco cumplettaziun latiers decreteschan ils chantuns las disposiziuns necessarias davart las ulteriuras premissas per retrair supplements da famiglia, davart l’organisaziun e davart la finanziaziun.
Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.