1 Ils supplements da famiglia per persunas senza activitad da gudogn vegnan finanziads dals chantuns.
2 Ils chantuns pon prevair che persunas senza activitad da gudogn ston pajar ina contribuziun en pertschients da lur contribuziuns da la AVS, sche questas contribuziuns surpassan la contribuziun minimala tenor l’artitgel 10 LAVS31.
1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.
2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS32.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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