Las autoritads executivas pon delegar incumbensas executivas, en spezial la controlla e la surveglianza, a corporaziuns da dretg public u a persunas privatas.
98 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 21 da dec. 1995, en vigur dapi il 1. da fan. 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
Le autorità esecutive possono delegare compiti d’esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.
98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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