1 Per giuditgar dumondas pertutgant la protecziun da l’ambient installeschan ils chantuns in post spezialisà u designeschan per quest intent uffizis adattads ch’existan gia.
2 L’uffizi federal è il post spezialisà da la Confederaziun.97
97 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 21 da dec. 1995, en vigur dapi il 1. da fan. 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Per l’esame dei problemi della protezione dell’ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.
2 L’Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.97
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.