1 Il Cussegl federal po decretar prescripziuns davart l’introducziun:
2 En quest connex resguarda el il dretg internaziunal e las normas tecnicas renconuschidas sin plaun internaziunal.
99 Integrà tras la cifra I da la LF dals 21 da dec. 1995, en vigur dapi il 1. da fan. 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione:
2 A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.
99 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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