1 La Confederaziun ed, en il rom da lur cumpetenzas, ils chantuns collavuran cun las organisaziuns da l’economia per exequir questa lescha.
2 Els pon promover cunvegnas da branscha cun prescriver finamiras quantitativas e termins correspundents.
3 Avant che decretar prescripziuns executivas examineschan els las mesiras voluntaras da l’economia. Sche pussaivel e necessari surpiglian els dal tuttafatg u per part cunvegnas da branscha en il dretg d’execuziun.
1 La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
2 Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
3 Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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