1 Il possessur dals ruments porta ils custs da la dismessa; exceptads èn ruments, per ils quals il Cussegl federal regla autramain la surpigliada dals custs.
2 Sch’il possessur na po betg vegnir eruì u sch’el na po betg ademplir l’obligaziun tenor l’alinea 1, perquai ch’el è insolvent, portan ils chantuns ils custs da la dismessa.
1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l’onere delle spese.
2 Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all’obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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