814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 32 Princip

1 Il possessur dals ruments porta ils custs da la dismessa; exceptads èn ruments, per ils quals il Cussegl federal regla autramain la surpigliada dals custs.

2 Sch’il possessur na po betg vegnir eruì u sch’el na po betg ademplir l’obligaziun tenor l’alinea 1, perquai ch’el è insolvent, portan ils chantuns ils custs da la dismessa.

Art. 32 Principio

1 Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l’onere delle spese.

2 Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all’obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.