814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 31c Dismessa dals ulteriurs ruments

1 Ils ulteriurs ruments ston vegnir dismess dal possessur. El po incumbensar terzs cun la dismessa.

2 Sche necessari faciliteschan ils chantuns la dismessa da quests ruments cun mesiras adattadas. En spezial pon els determinar intschess.

3 Sche la dismessa da quests ruments pretenda en tut la Svizra mo paucs intschess, po il Cussegl federal determinar tals.

Art. 31c Smaltimento degli altri rifiuti

1 Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.

2 Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.

3 Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.