1 Ils chantuns procuran ch’ils custs per la dismessa dals ruments chasans – uschenavant ch’els èn responsabels per tala – vegnian adossads als chaschunaders tras taxas u tras autras contribuziuns. Concepind las taxas vegnan resguardads spezialmain:
2 Sche taxas che cuvran ils custs e che correspundan al princip dal chaschunader periclitassan l’allontanament ecologic dals ruments chasans, po quel vegnir finanzià en in’autra moda e maniera uschenavant che quai è necessari.
3 Ils possessurs dals stabiliments per dismetter ruments ston far las retenziuns necessarias.
4 Las basas per calcular las taxas èn accessiblas publicamain.
48 Integrà tras la cifra II da la LF dals 20 da zer. 1997, en vigur dapi il 1. da nov. 1997 (AS 1997 2243; BBl 1996 IV 1217).
1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3 I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.
49 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.