814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30h Stabiliments per dismetter ruments

1 Il Cussegl federal decretescha prescripziuns tecnicas ed organisatoricas davart stabiliments per dismetter ruments.

2 Las autoritads pon limitar la durada da la gestiun da stabiliments per dismetter ruments.

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).

2 L’autorità può limitare nel tempo l’esercizio di impianti per i rifiuti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.