1 Il Cussegl federal decretescha prescripziuns tecnicas ed organisatoricas davart stabiliments per dismetter ruments.
2 Las autoritads pon limitar la durada da la gestiun da stabiliments per dismetter ruments.
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).
2 L’autorità può limitare nel tempo l’esercizio di impianti per i rifiuti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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