1 Il Cussegl federal po decretar prescripziuns tenor l’artitgel 30f alineas 1 e 2 davart il traffic cun auters ruments, sch’ina dismessa ecologica n’è betg garantida.
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46 Abolì tras la cifra I 2 da la LF dals 21 da dec. 2007 davart l’aboliziun e la simplificaziun da proceduras da permissiun, cun effect dapi il 1. da zer. 2008 (AS 2008 2265; BBl 2007 315).
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l’articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.
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47 Abrogato dal n. I 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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