814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 31 Planisaziun dals ruments

1 Ils chantuns fan ina planisaziun dals ruments. En spezial erueschan els lur basegn da stabiliments per dismetter ruments, eviteschan surcapacitads e fixeschan ils lieus dals stabiliments per dismetter ruments.

2 Els communitgeschan lur planisaziun dals ruments a la Confederaziun.

Art. 31 Pianificazione della gestione dei rifiuti

1 I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l’ubicazione di tali impianti.

2 Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.