814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30e Deposit

1 Ruments dastgan vegnir depositads mo sin deponias.

2 Tgi che vul installar u manar ina deponia, dovra ina permissiun dal chantun; la permissiun vegn concedida mo, sch’el cumprova che la deponia saja necessaria. En la permissiun vegnan circumscrits ils ruments che dastgan vegnir depositads.

Art. 30e Deposito definitivo

1 I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.

2 Chi intende sistemare o gestire una discarica dev’essere in possesso di un’autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell’autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.