814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30d Recicladi

Il Cussegl federal po:

a.
prescriver che tscherts ruments stoppian vegnir reciclads, sche quai è economicamain supportabel e sche quai contaminescha l’ambient main ferm ch’ina autra dismessa e la producziun da products novs;
b.
restrenscher l’utilisaziun da materialias e da products per tscherts intents, sche quai gida a promover la vendita da products correspundents dal recicladi da rument e sche quai è pussaivel senza perditas da qualitad essenzialas e senza custs supplementars essenzials.

Art. 30d Riciclaggio

Il Consiglio federale può:

a.
prescrivere che determinati rifiuti debbano essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l’ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti;
b.
limitare l’impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.