1 Per il deposit ston ils ruments vegnir tractads uschia ch’els cuntegnan uschè pauc carbon organic sco pussaivel e ch’els èn uschè pauc solvibels en l’aua sco pussaivel.
2 Ruments na dastgan betg vegnir ars ordaifer stabiliments; exceptà da quai è l’arder rument da guaud, da funs e d’iert natiral, sche quai na chaschuna naginas immissiuns excessivas.
3 Per tscherts ruments po il Cussegl federal decretar ulteriuras prescripziuns concernent il tractament.
1 I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua.
2 I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
3 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.