814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 30c Tractament

1 Per il deposit ston ils ruments vegnir tractads uschia ch’els cuntegnan uschè pauc carbon organic sco pussaivel e ch’els èn uschè pauc solvibels en l’aua sco pussaivel.

2 Ruments na dastgan betg vegnir ars ordaifer stabiliments; exceptà da quai è l’arder rument da guaud, da funs e d’iert natiral, sche quai na chaschuna naginas immissiuns excessivas.

3 Per tscherts ruments po il Cussegl federal decretar ulteriuras prescripziuns concernent il tractament.

Art. 30c Trattamento

1 I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua.

2 I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

3 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.