1 Per giuditgar las influenzas nuschaivlas u mulestusas fixescha il Cussegl federal limitas d’immissiuns tras in’ordinaziun.
2 En quest connex resguarda el er ils effects da las immissiuns sin gruppas da persunas cun ina sensibilitad pli gronda, sco uffants, persunas malsaunas, persunas attempadas e dunnas en speranza.
1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.
2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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