814.01 Lescha federala dals 7 d'october 1983 davart la protecziun da l'ambient (Lescha davart la protecziun da l'ambient, LPAmb)

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Art. 13 Limitas d’immissiuns

1 Per giuditgar las influenzas nuschaivlas u mulestusas fixescha il Cussegl federal limitas d’immissiuns tras in’ordinaziun.

2 En quest connex resguarda el er ils effects da las immissiuns sin gruppas da persunas cun ina sensibilitad pli gronda, sco uffants, persunas malsaunas, persunas attempadas e dunnas en speranza.

Art. 13 Valori limite delle immissioni

1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.

2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.