1 Purschidras che realiseschan cun servetschs postals en l’agen num in retgav annual da la svieuta da main che 500 000 francs, ston annunziar a la PostCom il cumenzament da lur activitads entaifer 2 mais ed inoltrar ad ella las suandantas indicaziuns:
2 La PostCom regla ils detagls administrativs.
4 La correctura dals 28 da fan. 2015 concerna mo il text franzos (AS 2015 2521).
1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l’inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni:
2 La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.
4 La correzione del 28 lug. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2521).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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