Sch’il retgav annual da la svieuta ch’ina purschidra annunziada tenor l’artitgel 3 alinea 1 ha realisà en l’agen num sa chatta durant 2 onns consecutivs sut 500 000 francs, sto ella communitgar a la PostCom la midada dal retgav annual da la svieuta entaifer 2 mais suenter ch’il rendaquint è vegnì fatg. A partir dal mument che la communicaziun è vegnida fatga valan per la purschidra las disposiziuns tenor ils artitgels 8–10.
I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono comunicare alla PostCom la modifica della cifra d’affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui hanno comunicato tale modifica, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 8–10.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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