1 La purschidra sto cumprovar envers la PostCom cun documents sco brevs, e-mails u protocols ch’ella maina tractativas davart in contract collectiv da lavur cun associaziuns da persunal renconuschidas da la branscha, represchentativas ed autorisadas da negoziar.
2 Ella sto furnir la cumprova, ch’ella adempleschia l’obligaziun da manar questas tractativas, entaifer 6 mais suenter che l’obligaziun d’annunzia curra.
1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.
2 Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l’obbligo della notifica.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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