783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 6 Cumprova da l’adempliment da l’obligaziun da manar tractativas

1 La purschidra sto cumprovar envers la PostCom cun documents sco brevs, e-mails u protocols ch’ella maina tractativas davart in contract collectiv da lavur cun associaziuns da persunal renconuschidas da la branscha, represchentativas ed autorisadas da negoziar.

2 Ella sto furnir la cumprova, ch’ella adempleschia l’obligaziun da manar questas tractativas, entaifer 6 mais suenter che l’obligaziun d’annunzia curra.

Art. 6 Prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro


1 Il fornitore deve provare alla PostCom, con documenti quali lettere, e-mail o verbali, che conduce negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro con associazioni del personale riconosciute nel settore, rappresentative e autorizzate a negoziare un contratto collettivo di lavoro.

2 Il fornitore deve produrre la prova del rispetto dell’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro entro sei mesi dal momento in cui decorre l’obbligo della notifica.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.