783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 66 Incumbensas

1 Il post da mediaziun tracta dispitas da dretg civil tranter la clientella e las purschidras.

2 Ella pratitgescha sia incumbensa da mediaziun en moda independenta, nunparziala, transparenta ed efficazia. Ella na dastga betg esser suttamessa ad ina directiva generala u speziala per accumadar dispitas.

Art. 66 Compiti

1 L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore.

2 L’organo di conciliazione esercita il suo compito di conciliazione in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di controversie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.