1 La Posta inoltrescha al UFCOM mintga onn fin ils 31 da mars in rapport che di che l’obligaziun da porscher il provediment da basa cun servetschs da pajament saja ademplida. Ella sto en quel particularmain:
2 Cun reguard a l’approvaziun tras il Cussegl federal inoltrescha ella mintga onn al UFCOM la calculaziun ed ils pretschs reducids tenor l’artitgel 47 alineas 3−5.
1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta all’UFCOM un rapporto sul rispetto dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Nel rapporto deve in particolare:
2 In vista dell’approvazione da parte del Consiglio federale, la Posta presenta ogni anno all’UFCOM i calcoli e i prezzi ridotti secondo l’articolo 47 capoversi 3−5.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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