1 La purschidra sto cumprovar annualmain ch’ella observia las cundiziuns da lavur usitadas en la branscha.
2 Sche la purschidra ha fatg in contract collectiv da lavur per il sectur dals servetschs postals, vegni presumà che las cundiziuns da lavur usitadas en la branscha vegnian observadas.
3 La purschidra fixescha en scrit cun sias subinterprendidras che realiseschan dapli che 50 pertschient da lur retgav annual da la svieuta cun servetschs postals ch’ellas observian las cundiziuns da lavur usitadas en la branscha.
1 Il fornitore deve produrre ogni anno la prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore.
2 Se, per il settore dei servizi postali, il fornitore ha concluso un contratto collettivo di lavoro, si presume che le condizioni di lavoro abituali nel settore siano rispettate.
3 Il fornitore conviene per scritto con i subappaltatori che realizzano più del 50 per cento della cifra d’affari annua con i servizi postali che le condizioni di lavoro abituali nel settore vengono rispettate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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