1 La Posta incumbensescha in post spezialisà independent per mesirar mintga onn la prescripziun tenor l’artitgel 31a, ils temps da distribuziun tenor l’artitgel 32 e la cuntanschibladad tenor l’artitgel 33.39
2 Fin ils 31 da mars fa ella mintga onn in rapport per mauns da la PostCom.
3 La PostCom controlla ils resultats e publitgescha ils resultats da la controlla.
39 Versiun tenor la cifra I da l’O dals 18 da sett. 2020, en vigur dapi il 1. da schan. 2021 (AS 2020 4125).
1 La Posta incarica un organo indipendente di effettuare annualmente le misurazioni per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 31a, dei tempi di consegna di cui all’articolo 32 e della raggiungibilità di cui all’articolo 33.38
2 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta un rapporto alla PostCom.
3 La PostCom verifica i risultati e pubblica l’esito della verifica.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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