1 La Posta po cumpensar ils custs nets da l’onn precedent che vegnan chaschunads da l’obligaziun da porscher il provediment da basa cun servetschs postals e cun servetschs da pajament tras pajaments da transfer tranter singuls secturs d’interpresa e las societads da la gruppa Posta.
2 Ella fixescha in’eventuala gulivaziun dals custs nets uschia che las suandantas directivas èn ademplidas:
1 La Posta può compensare i costi netti dell’anno precedente derivanti dall’obbligo di fornire il servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti trasferendo fondi tra i singoli settori aziendali e le società del gruppo Posta.
2 La Posta definisce un’eventuale compensazione dei costi netti in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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