1 La purschidra sto inoltrar a la PostCom en furma electronica e sin palpiri las suandantas indicaziuns:
2 La cumprova da la sedia, dal domicil u da l’agentura en Svizra sto ella far cun in extract dal register da commerzi respectivamain cun in attest da domicil.
3 Sche la sedia u il domicil d’ina purschidra sa chatta a l’exteriur, sto ella far la cumprova tenor l’alinea 1 litera e cun in extract dal register da commerzi, cun in attest da domicil u cun in document equivalent ed inditgar in domicil da distribuziun en Svizra.
4 La purschidra sto communitgar a la PostCom midadas da las indicaziuns tenor l’alinea 1 literas a ed e entaifer 2 emnas.
1 Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo:
2 Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio.
3 Se ha sede o domicilio all’estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera.
4 Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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