783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 3 Obligaziun d’annunzia ordinaria

1 Purschidras che realiseschan cun servetschs postals en l'agen num in retgav annual da la svieuta d'almain 500 000 francs, ston annunziar a la Cumissiun da la posta (PostCom) il cumenzament da lur activitads entaifer 2 mais ed inoltrar ad ella las indicaziuns e las cumprovas tenor ils artitgels 4 e 5.3

2 La PostCom regla ils detagls administrativs.

3 La correctura dals 28 da fan. 2015 concerna mo il text franzos (AS 2015 2521).

Art. 3 Obbligo di notifica ordinaria

1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua di almeno 500 000 franchi devono notificare l’inizio della loro attività alla Commissione delle poste (PostCom) entro due mesi e trasmetterle le indicazioni e le prove di cui agli articoli 4 e 5.3

2 La PostCom disciplina i dettagli amministrativi.

3 La correzione del 28 lug. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2521).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.