1 La Posta po surdar l’adempliment da l’obligaziun da prestar il provediment da basa cun servetschs postals a societads da la gruppa Posta.
2 La PostFinance ademplescha l’obligaziun da prestar il provediment da basa cun servetschs da pajament.
3 Cun ademplir l’obligaziun da prestar il provediment da basa ageschan las societads da la gruppa Posta en l’agen num.
4 La Posta e las societads da la gruppa Posta èn directamain responsablas envers las autoritads da surveglianza.
1 La Posta può trasferire alle società del gruppo Posta l’adempimento dell’obbligo di fornire il servizio universale nel settore dei servizi postali.
2 PostFinance adempie all’obbligo di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
3 Per adempiere all’obbligo di fornire il servizio universale, le società del gruppo Posta operano a proprio nome.
4 La Posta e le società del gruppo Posta rispondono direttamente alle autorità di vigilanza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.