La purschidra sto publitgar las glistas dals pretschs da ses servetschs e sias cundiziuns da fatschenta generalas.
Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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