783.01 Ordinaziun da posta dals 29 d'avust 2012 (OPO)

783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO)

Art. 11 Publicaziun da las glistas da pretschs e da las cundiziuns da fatschenta generalas

La purschidra sto publitgar las glistas dals pretschs da ses servetschs e sias cundiziuns da fatschenta generalas.

Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali

Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.