La purschidra sto renviar sia clientella a la pussaivladad da sa drizzar al post da mediaziun tenor l’artitgel 65 ed infurmar ella davart las incumbensas da quest post.
Il fornitore deve segnalare ai propri clienti la possibilità di adire l’organo di conciliazione di cui all’articolo 65, nonché informarli sui compiti di tale organo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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