1 Sch’il retgav annual da la svieuta ch’ina purschidra annunziada tenor l’artitgel 8 alinea 1 ha realisà en l’agen num importa durant 2 onns consecutivs almain 500 000 francs, sto ella inoltrar posteriuramain a la PostCom:
2 A partir dal mument che la communicaziun tenor l’alinea 1 è vegnida fatga valan per la purschidra las obligaziuns per purschidras tenor l’artitgel 3 alinea 1.
1 I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 8 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua pari almeno a 500 000 franchi devono:
2 Dal momento in cui hanno comunicato le informazioni di cui al capoverso 1, i fornitori sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 3 capoverso 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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