Ils chantuns decreteschan las disposiziuns executivas entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da la lescha.
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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