721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 25 Disposiziuns executivas

Ils chantuns decreteschan las disposiziuns executivas entaifer 5 onns suenter l’entrada en vigur da la lescha.

Art. 25 Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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