721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 24 Servetschs da preavertiment

Ils chantuns procuran per l’installaziun e per la gestiun dals servetschs da preavertiment ch’èn necessaris per segirar ils abitadis e las vias da traffic cunter ils privels da l’aua.

Art. 24 Sistemi d’allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all’esercizio dei sistemi d’allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.