721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 23 Mantegniment

Ils chantuns procuran per il mantegniment necessari da las auas en l’interess da la protecziun cunter aua gronda. Els fan quai resguardond las pretensiuns ecologicas.

Art. 23 Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell’interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.