721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 22 Surveglianza

Ils chantuns examineschan periodicamain la situaziun da privel da las auas e l’efficacitad da las mesiras prendidas da la protecziun cunter aua gronda.

Art. 22 Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l’efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.