721.100.1 Ordinaziun dals 2 da november 1994 davart la correcziun dals curs d'aua (OCCA)

721.100.1 Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

Art. 18 Posiziun davart autras mesiras

Posts federals che prevesan u che gidan a finanziar mesiras che influenzeschan considerablamain la deflussiun da l’aua, il transport da substanzas insolublas u il reschim da deflussiun, en spezial auas grondas maximalas, sa procuran avant lur decisiun la posiziun dal UFAM.

Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull’altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell’UFAM prima di prendere una decisione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.