Il UFAM po scumandar u pretender d’annullar mesiras che pericliteschan la protecziun cunter aua gronda.
30 Integrà tras la cifra 5 da l’agiunta da l’Ordinaziun dals 6 da december 1999 davart l’organisaziun dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun, en vigur dapi il 1. da schan. 2000 (AS 2000 243).
L’UFAM può vietare l’adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.
30 Introdotto dal n. 5 dell’all. all’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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