455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 20e Regulaziuns cumplementaras

Il Cussegl federal regla:

a.
la collavuraziun cun ils chantuns;
b.
il catalog da datas;
c.
las responsabladads per l’elavuraziun da las datas;
d.
ils dretgs d’access, particularmain la dimensiun dals access en la procedura d’invista;
e.
las mesiras organisatoricas e tecnicas ch’èn necessarias per garantir la protecziun da las datas e la segirezza da las datas, particularmain las premissas per conceder l’access;
f.
l’archivaziun;
g.
il termin da tegnair en salv e da stizzar las datas.

Art. 20e Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina:

a.
la collaborazione con i Cantoni;
b.
il catalogo dei dati;
c.
le responsabilità relative al trattamento dei dati;
d.
i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
e.
le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell’accesso;
f.
l’archiviazione;
g.
i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.