455 Lescha federala dals 16 da december 2005 davart la protecziun dals animals (LPAn)

455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 20d Taxas

La Confederaziun incassescha taxas dals chantuns per l’utilisaziun dal sistem d’infurmaziun. Il Cussegl federal fixescha las taxas.

Art. 20d Tasse

La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.