1 Ils mammals dastgan vegnir mazzads mo, sch’els èn vegnids sturnids avant che cumenzar a trair il sang.
2 Il Cussegl federal po suttametter il mazzament d’auters animals a l’obligaziun da sturnir.
3 El determinescha las metodas da sturnir admessas.
4 Suenter avair consultà las organisaziuns da branscha regla el las pretensiuns a la scolaziun ed a la furmaziun supplementara dal persunal dals stabiliments da maz.
1 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.
2 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.
3 Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.
4 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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