1 En il rom da lur incumbensas legalas dastgan las suandantas persunas elavurar datas da persuna, datas da persuna ch’èn spezialmain degnas da vegnir protegidas sco er profils da la persunalitad, ed avair access a questas datas:
2 Las collavuraturas ed ils collavuraturs da las autoritads chantunalas da permissiun ed ils commembers da las cumissiuns chantunalas per experiments cun animals dastgan – en ina procedura d’invista – prender cogniziun da datas d’auters chantuns davart dumondas e decisiuns da permissiun, sche quai è necessari per ademplir lur incumbensas legalas.
1 Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:
2 Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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