442.11 Ordinaziun dals 23 da november 2011 davart la promoziun da la cultura (OPCu)

442.11 Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu)

Art. 8 Promoziun da l’intermediaziun da l’art

(art. 19 LPCu)

Sco mesiras da l’intermediaziun da l’art valan mesiras che animeschan il public da s’occupar autonomamain da l’art e che rendan uschia pli enconuschentas las ovras e las preschentaziuns artisticas.

Art. 8 Promozione della mediazione artistica

(art. 19 LPCu)

Per misure di mediazione artistica s’intendono le misure che inducono il pubblico a confrontarsi autonomamente con le arti, rendendogli in questo modo più accessibile un’opera o una produzione artistica.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.