(art. 19 LPCu)
Sco mesiras da l’intermediaziun da l’art valan mesiras che animeschan il public da s’occupar autonomamain da l’art e che rendan uschia pli enconuschentas las ovras e las preschentaziuns artisticas.
(art. 19 LPCu)
Per misure di mediazione artistica s’intendono le misure che inducono il pubblico a confrontarsi autonomamente con le arti, rendendogli in questo modo più accessibile un’opera o una produzione artistica.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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